Aggiornamento professionale

Il ruolo degli Ordini in materia di formazione e aggiornamento degli iscritti è disciplinato dal regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale, adottato dal CNI e pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013.
L’unità di misura della formazione professionale continua è il credito formativo professionale (CFP). Per esercitare la professione, l’ingegnere iscritto all’albo deve essere in possesso di almeno 30 CFP.
Agli iscritti all’albo, alla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo, sono stati accreditati 60 CFP. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto.
All’azzeramento dei CFP, l’iscritto non potrà esercitare attività professionale, pena sanzioni disciplinari.

Norme e Regole

Formazione

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