Riversamento automatico del domicilio digitale dei professionisti dal registro INI-PEC al registro INAD, ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Riversamento automatico del domicilio digitale dei professionisti dal registro INI-PEC al registro INAD, ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Cara/o Collega,

con la presente Ti trasmettiamo il Comunicato congiunto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell’Agenzia per l’Italia Digitale (prot. n. 156298 del 29/07/2025), relativo al tema del domicilio digitale.

Come noto, il Codice dell’Amministrazione Digitale ha istituito due distinti registri:

  • INI-PEC, che raccoglie i domicili digitali (PEC) dei professionisti iscritti agli Albi, il cui aggiornamento è curato direttamente dagli Ordini professionali;

  • INAD, che raccoglie i domicili digitali delle persone fisiche, permettendo alle Pubbliche Amministrazioni di comunicare in modalità digitale con i cittadini, in sostituzione della forma cartacea.

Mentre per l’INI-PEC l’iscrizione è obbligatoria e gestita dall’Ordine, l’iscrizione all’INAD è volontaria e a cura del diretto interessato.

In fase di attivazione del registro INAD, è stato previsto che gli indirizzi PEC dei professionisti presenti in INI-PEC vengano trasferiti automaticamente anche su INAD, diventando così il domicilio digitale della persona fisica, utilizzabile per ricevere comunicazioni a valore legale (ad esempio notifiche, multe, certificati, ecc.) relative alla propria sfera privata.

Il docuemnto – che Ti invitiamo a leggere con attenzione – specifica quanto segue:

  • il domicilio digitale e i dati del titolare vengono registrati su INAD, ma non pubblicati per i primi 30 giorni, periodo in cui è consultabile l’informativa sul trattamento dei dati personali;

  • entro questo termine, il professionista può modificare il proprio domicilio digitale, eleggendone uno diverso, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale;

  • trascorsi i 30 giorni, l’AgID provvede alla pubblicazione del domicilio digitale e dei dati correlati su INAD;

  • da quel momento, il domicilio digitale è valido per le comunicazioni legali riferite alla persona fisica e non più solo al professionista;

  • anche successivamente alla pubblicazione, l’interessato può modificare o cessare il proprio domicilio digitale, seguendo le indicazioni contenute nelle Linee guida AgID.

In conclusione, è importante evidenziare che in assenza di intervento da parte dell’interessato, il proprio domicilio digitale professionale verrà automaticamente utilizzato anche come domicilio digitale personale, autorizzando le Pubbliche Amministrazioni a trasmettere tramite esso comunicazioni relative alla sfera privata.

Per ogni ulteriore approfondimento, scarica il documento.

Cordialità

  Il Consigliere Segretario                                                  Il Presidente
ing. Andrea Polizzi                                                 ing. Fabio S. Corvo

8 Agosto 2025 / News

Riversamento automatico del domicilio digitale dei professionisti dal registro INI-PEC al registro INAD, ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Riversamento automatico del domicilio digitale dei professionisti dal registro INI-PEC al registro INAD, ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82