Riversamento automatico del domicilio digitale dei professionisti dal registro INI-PEC al registro INAD, ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Cara/o Collega,
con la presente Ti trasmettiamo il Comunicato congiunto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell’Agenzia per l’Italia Digitale (prot. n. 156298 del 29/07/2025), relativo al tema del domicilio digitale.
Come noto, il Codice dell’Amministrazione Digitale ha istituito due distinti registri:
-
INI-PEC, che raccoglie i domicili digitali (PEC) dei professionisti iscritti agli Albi, il cui aggiornamento è curato direttamente dagli Ordini professionali;
-
INAD, che raccoglie i domicili digitali delle persone fisiche, permettendo alle Pubbliche Amministrazioni di comunicare in modalità digitale con i cittadini, in sostituzione della forma cartacea.
Mentre per l’INI-PEC l’iscrizione è obbligatoria e gestita dall’Ordine, l’iscrizione all’INAD è volontaria e a cura del diretto interessato.
In fase di attivazione del registro INAD, è stato previsto che gli indirizzi PEC dei professionisti presenti in INI-PEC vengano trasferiti automaticamente anche su INAD, diventando così il domicilio digitale della persona fisica, utilizzabile per ricevere comunicazioni a valore legale (ad esempio notifiche, multe, certificati, ecc.) relative alla propria sfera privata.
Il docuemnto – che Ti invitiamo a leggere con attenzione – specifica quanto segue:
-
il domicilio digitale e i dati del titolare vengono registrati su INAD, ma non pubblicati per i primi 30 giorni, periodo in cui è consultabile l’informativa sul trattamento dei dati personali;
-
entro questo termine, il professionista può modificare il proprio domicilio digitale, eleggendone uno diverso, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale;
-
trascorsi i 30 giorni, l’AgID provvede alla pubblicazione del domicilio digitale e dei dati correlati su INAD;
-
da quel momento, il domicilio digitale è valido per le comunicazioni legali riferite alla persona fisica e non più solo al professionista;
-
anche successivamente alla pubblicazione, l’interessato può modificare o cessare il proprio domicilio digitale, seguendo le indicazioni contenute nelle Linee guida AgID.
In conclusione, è importante evidenziare che in assenza di intervento da parte dell’interessato, il proprio domicilio digitale professionale verrà automaticamente utilizzato anche come domicilio digitale personale, autorizzando le Pubbliche Amministrazioni a trasmettere tramite esso comunicazioni relative alla sfera privata.
Per ogni ulteriore approfondimento, scarica il documento.
Cordialità
Il Consigliere Segretario Il Presidente
ing. Andrea Polizzi ing. Fabio S. Corvo